Art. 9
Cause di inammissibilità
In vigore dal 25 feb 2020
1. Sono escluse dalla fase di valutazione di cui all' le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti cause di inammissibilità:
a) mancanza di uno o più requisiti di partecipazione di cui all';
b) redazione mediante modulistica diversa da quella citata all', comma 1;
c) mancanza della firma del legale rappresentante;
d) ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione procedente oltre il termine fissato nel provvedimento di cui all', comma 1, ovvero senza il rispetto delle modalità in esso indicate;
e) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati all', comma 3;
f) mancato rispetto dei limiti minimi e massimi di durata dei progetti previsti dall';
g) mancato rispetto di uno o più dei limiti finanziari previsti dall', commi 2, 3, 4 e 5;
h) superamento da parte del medesimo soggetto, in qualità di proponente o partner, del numero massimo di progetti previsto dall', comma 4.
2. L'esclusione è comunicata al soggetto proponente entro trenta giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2019-10-09;175#art-9