Art. 14
Monitoraggio e controllo dei progetti finanziati
In vigore dal 25 feb 2020
1. I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, di una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro di cui all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni beneficiarie trasmettono relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei progetti entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre di attività. Entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività, esse trasmettono la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, nonché il rendiconto finale, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario e accompagnato dall'elenco dei giustificativi delle spese sostenute.
Detti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'associazione beneficiaria, ai fini della successiva verifica amministrativo contabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2019-10-09;175#art-14