Art. 13

Fideiussione

In vigore dal 25 feb 2020
1. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al presente decreto stipulano apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo da percepire ai sensi dell', comma 1, lettera a), pari all'80% del finanziamento stesso. Detta fideiussione è rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa. 2. La fideiussione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.
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