Art. 4

Azioni ammissibili al finanziamento

In vigore dal 25 feb 2020
1. I progetti finanziabili con il fondo di cui all' devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura; d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici; f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
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