Art. 3
Utilizzo del fondo
In vigore dal 25 feb 2020
1. Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle attività indicate all', comma 1, attraverso progetti promossi dalle associazioni di cui al medesimo , anche in partenariato fra loro.
2. In caso di realizzazione dei progetti in partenariato, l'associazione individuata quale soggetto capofila dagli altri componenti è considerata soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni ed enti pubblici o privati diversi da quelli individuati all', che non possono essere beneficiari delle risorse del fondo di cui all', ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2019-10-09;175#art-3