Art. 2

Soggetti beneficiari

In vigore dal 25 feb 2020
1. Possono accedere alle risorse del fondo di cui all' tutti i soggetti costituiti in forma di associazione che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. 2. Ai fini del presente decreto, per bambini si intendono i soggetti di cui all' della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
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