Art. 12 · Erogazione del finanziamento

Art. 12

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Erogazione del finanziamento

In vigore dal 25 feb 2020
1. Il finanziamento statale è erogato in due distinte quote: a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all'; b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile di cui all'.
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