Capo II

Art. 8

Campo di applicazione

In vigore dal 14 nov 2019
l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative. 2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica: a) direzione delle attività funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento; c) tutela delle informazioni relative all'efficienza dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti; d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli , comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui al presente articolo sono salvaguardate, per le finalità di cui al comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale medesimo, nonché delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature; b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati; c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonché la prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute, arrestate, fermate o trattenute.
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