Capo I
Art. 5
Servizio di prevenzione e protezione
In vigore dal 14 nov 2019
1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all', comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza.
2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
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