Capo I

Art. 5

Servizio di prevenzione e protezione

In vigore dal 14 nov 2019
1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in servizio presso le articolazioni di cui all', comma 2, lettere a) e b), secondo il rispettivo ambito istituzionale di competenza. 2. Gli addetti e il responsabile del servizio di cui al comma l, devono disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Qualora, per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base di idonea motivazione, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio di cui al comma l, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2019-08-21;127#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Servizio di prevenzione e protezione (Art. 5 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo