Capo II

Art. 10

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In vigore dal 14 nov 2019
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali di lavoro. 2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. La definizione del numero, delle modalità di designazione o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonché le modalità e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di accordo nazionale quadro. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui all', comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
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