Capo II
Art. 11
Formazione, informazione e addestramento
In vigore dal 14 nov 2019
1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalità ritenute dal datore di lavoro più idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
3. L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, è attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresì, rivolti ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative dell'attività della Polizia di Stato.
4. Le attività addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati.
5. L'attività formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, è svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
Storico versioni
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