Capo II

Art. 12

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

In vigore dal 14 nov 2019
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni 1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche esigenze di cui all', comma 2, lettera d), del presente decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora non vi sia la disponibilità di personale con i suddetti requisiti, ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, l'Amministrazione può avvalersi di personale tecnico esterno.
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