Capo III
Art. 17
Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
In vigore dal 14 nov 2019
Misure per la salute e sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, come individuata nel decreto interministeriale adottato ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco.
2. Sono escluse dalla valutazione dei rischi e dalla conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi, nonché dall'ottemperanza di ogni ulteriore obbligo anche previsto dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, le attività funzionali alle operazioni in interventi di soccorso che richiedano l'esecuzione anche di lavori individuati nell'allegato X del decreto legislativo n. 81 del 2008. Tutte le attività di cui al presente comma sono realizzate sotto la direzione tecnica di un responsabile operativo, direttamente designato dal datore di lavoro, in qualità di dirigente, come definito dall' del presente decreto.
Storico versioni
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