Capo III

Art. 18

Sorveglianza sanitaria e primo soccorso

In vigore dal 14 nov 2019
1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livello centrale e periferico. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni previste dalle norme vigenti. 2. In relazione alla peculiarità dei compiti istituzionali, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, al personale del Corpo nazionale si applicano le disposizioni in materia di libretto individuale sanitario e di rischio e di idoneità psicofisica, con le relative periodicità, diverse da quelle annuali, in relazione al settore di impiego, anche per gli adempimenti previsti dagli articoli 25, comma 1, e 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. La verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, è disciplinata, per il personale del Corpo nazionale, con provvedimento del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il medesimo provvedimento, nel rispetto delle vigenti previsioni in materia di verifica di assenza di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti individua, in relazione ai settori di impiego del personale, le procedure per lo svolgimento degli accertamenti, la periodicità degli stessi e le strutture sanitarie. 4. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. 5. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, attraverso specifici percorsi formativi, all'aggiornamento professionale dei medici del Corpo nazionale in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
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Sorveglianza sanitaria e primo soccorso (Art. 18 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo