Capo IV

Art. 20

Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 14 nov 2019
1. Fermo restando quanto disposto all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 agosto 2019 Il Ministro dell'interno Salvini Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro della salute Grillo Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482
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