Capo IV
Art. 20
Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano
In vigore dal 14 nov 2019
1. Fermo restando quanto disposto all' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme di cui al presente decreto sono applicabili anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla Regione Valle d'Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 agosto 2019
Il Ministro dell'interno
Salvini
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Di Maio
Il Ministro della salute
Grillo
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2482
Storico versioni
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