Capo III

Art. 15

Campo di applicazione

In vigore dal 14 nov 2019
1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonché nei riguardi del personale permanente e volontario del Corpo nazionale e del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, compreso quello che opera in situazioni di emergenza, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative. 2. Le particolari esigenze connesse al servizio prestato, ovvero alle peculiarità organizzative di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali del soccorso pubblico, della difesa civile, della protezione civile e della tutela della pubblica incolumità: a) direzione, coordinamento, gestione e conduzione, funzionali all'espletamento dei compiti istituzionali; b) capacità e prontezza di impiego del personale, in particolare quello operativo, e relativo addestramento; c) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, dispositivi, dotazioni specifiche e mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, mezzi di movimento terra, nonché di specifici impianti, installazioni operative o addestrative, quali castelli di manovra, camere a fumo, simulatori di incendio, laboratori di analisi e verifica strumentale, nonché le attrezzature e apparecchi individuati all'articolo 74, comma 2, lettere b), d) e g), del decreto legislativo n. 81 del 2008; d) continuità e tempestività dei servizi finalizzati al soccorso pubblico, alla difesa civile e alla protezione civile; e) riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e del trattamento dei dati. 3. Fatto salvo il dovere di intervento, il personale del Corpo nazionale adotta le misure di tutela della salute e della sicurezza anche individuali predisposte per lo specifico impiego. 4. Compatibilmente con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, il vestiario, gli strumenti e attrezzature, gli specifici impianti, le installazioni addestrative anche speciali, le attrezzature di protezione individuale e i mezzi operativi del Corpo nazionale sono disciplinati da specifiche disposizioni, nel rispetto delle norme europee, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali accertamenti il Dipartimento dei vigili del fuoco può comunque avvalersi della specifica competenza degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
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