Capo II

Art. 13

Valutazione dei rischi

In vigore dal 14 nov 2019
1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell', comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all', ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le seguenti informazioni: a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e dei loro componenti; b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in conseguenza del loro utilizzo; c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere i rischi per la salute. 2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1, ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress lavoro-correlato è definita in base alle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all' del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative.
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Valutazione dei rischi (Art. 13 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo