Capo I

Art. 7

Attribuzioni degli uffici di vigilanza

In vigore dal 14 nov 2019
1. Agli uffici di cui all' sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall', commi 1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall' del presente decreto: a) svolgono attività di vigilanza presso le rispettive strutture del Ministero dell'interno e presso quelle di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 finalizzate al controllo dell'osservanza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) effettuano rilievi tecnici e ambientali per attività istruttorie delle autorizzazioni in deroga per i locali destinati a luoghi di lavoro; sui cantieri temporanei e mobili ubicati nelle aree riservate; per la sicurezza di impianti, per i rischi fisici, chimici e biologici; c) ricevono, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le segnalazioni relative alle inosservanze in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; d) svolgono attività statistico epidemiologica per i profili di specifica competenza; e) sentono, ove possibile, in occasione di visite o verifiche, le osservazioni formulate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 2. I ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da due commissioni mediche composte di tre membri, in possesso dei requisiti o titoli professionali di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuate con provvedimento, rispettivamente, del Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza per il personale in servizio nelle strutture di cui all', comma 2, lettera a), e del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per il personale in servizio nelle strutture di cui alla lettera b) dello stesso , comma 2. Ai componenti di tali commissioni non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato. 3. Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture di cui ai commi l e 2, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno all'Amministrazione.
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Attribuzioni degli uffici di vigilanza (Art. 7 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo