Capo I

Art. 4

Comunicazioni e segnalazioni

In vigore dal 14 nov 2019
1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal decreto legislativo n. 81 del 2008 al datore di lavoro e al medico competente, si intendono compiute mediante le segnalazioni e le trasmissioni agli uffici di vigilanza di cui all' del presente decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e dall'articolo l, comma 3, punto 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale sono trasmessi, a fini statistici e in forma aggregata e anonima, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro attraverso il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, secondo le modalità e con la cadenza periodica previste dal decreto interministeriale di cui all', comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 3. Restano ferme, con riferimento al personale dell'Amministrazione civile dell'interno, le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti alle amministrazioni interessate nei casi e con le modalità previsti in via ordinaria dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Le medesime segnalazioni e trasmissioni sono comunque inoltrate agli uffici di vigilanza di cui all'.
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Comunicazioni e segnalazioni (Art. 4 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.) — Testo vigente | Portale Normativo