Capo III

Art. 20

Collaudo e verifica di conformità

In vigore dal 4 apr 2024
1. L'esecuzione dei contratti è soggetta a collaudo o verifica di conformità della regolare esecuzione: a) per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, è svolta da una commissione composta da tre dipendenti della Sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbiano svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica; b) per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a un milione di euro e pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee è svolta da un dipendente della sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese in possesso di idonea professionalità e che non abbia svolto altre attività nell'ambito del contratto oggetto di verifica; c) per i contratti di lavori non inclusi nella lettera a), è svolta dal direttore dei lavori; d) per i contratti di servizi e forniture non inclusi nelle lettere a) e b), è svolta dal RUP. 2. Per i contratti di lavori il collaudo comprende, se necessario, anche il collaudo statico. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il collaudo o la verifica di conformità sono svolte da professionisti individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. In casi eccezionali, il collaudo può essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale. 4. Si osservano i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice.

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urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-20

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Collaudo e verifica di conformità (Art. 20 Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) — Testo vigente | Portale Normativo