Capo IV

Art. 22

Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner

In vigore dal 4 apr 2024
1. Se gli accordi o le intese stipulati con il Paese partner prevedono che quest'ultimo svolga il compito di stazione appaltante, le procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti seguono la normativa locale o quella applicata nel paese beneficiario dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Gli accordi e le intese garantiscono il rispetto dei principi di cui alle direttive europee, all', comma 2, del presente regolamento e all' della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché un'adeguata trasparenza contabile e tracciabilità dei flussi finanziari. I medesimi accordi ed intese individuano i controlli che, tenuto conto dei principi di cui al secondo periodo, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo o una sede estera effettuano ai fini dell'autorizzazione a stipulare i contratti e a pagare i corrispettivi. 2. Se il compito di stazione appaltante è svolto dal paese beneficiario le contestazioni in giudizio competono al foro locale.

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urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-22

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Contratti stipulati dalle autorità dei Paesi partner (Art. 22 Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) — Testo vigente | Portale Normativo