Capo III

Art. 18

Tracciabilità dei pagamenti

In vigore dal 4 apr 2024
1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'. 2. Nei contratti di lavori di cui all', comma 2, lettere b) e c) e comma 3, nei casi in cui è espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, è inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.

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urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-18

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Tracciabilità dei pagamenti (Art. 18 ((Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)).) — Testo vigente | Portale Normativo