Capo III
Art. 18
Tracciabilità dei pagamenti
In vigore dal 4 apr 2024
1. I pagamenti sono effettuati mediante modalità tracciabili, salvi casi di impossibilità o di estrema difficoltà individuati con le modalità di cui all'.
2. Nei contratti di lavori di cui all', comma 2, lettere b) e c) e comma 3, nei casi in cui è espressamente previsto per i contratti stipulati sul territorio nazionale, è inserita una clausola che vincola il contraente, i subappaltatori e i subcontraenti ad utilizzare il CIG e un conto corrente bancario dedicato per rendere tracciabili i pagamenti per l'esecuzione del contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-18