Capo III
Art. 16
Anticipazioni
In vigore dal 4 apr 2024
1. Dopo la stipulazione del contratto la sede estera può erogare anticipazioni del prezzo, non superiori al 30 per cento dell'importo del contratto.
2. Anticipazioni superiori al limite di cui al comma 1 sono consentite in uno dei seguenti casi:
a) se sono imposte da disposizioni inderogabili della normativa locale;
b) quando, in base alla prassi locale, è altrimenti impossibile ottenere la prestazione;
c) quando ricorrono concrete, oggettive e comprovate ragioni specificamente indicate dal RUP.
. Le anticipazioni erogate per i contratti di cui all', comma 3 sono garantite per l'intero importo anticipato maggiorato del 10 per cento, secondo le modalità previste dai commi da 3 a 5 dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-16