Capo II

Art. 11

Ricorso al criterio del minor prezzo

In vigore dal 4 apr 2024
1. I contratti di cui all', comma 2, lettere b) e c), sono aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo. Mediante motivata indicazione contenuta nel bando, nell'avviso o nell'invito, la sede estera può ricorrere al criterio dei costi del ciclo di vita oppure al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 108, comma 1, del codice.

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Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-11

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Ricorso al criterio del minor prezzo (Art. 11 ((Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)).) — Testo vigente | Portale Normativo