Capo II

Art. 10

Procedure negoziate senza previa pubblicazione

In vigore dal 6 apr 2024
1. Nel caso di procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, la sede estera invita almeno cinque o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati nel rispetto dell' e mediante indagini di mercato o mediante avvisi pubblicati sul profilo internet della sede estera per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. 2. Le indagini di mercato possono essere omesse in presenza di situazioni locali che non le consentano. 3. Per i contratti di cui all', comma 2, lettere b) e c), nei casi di estrema urgenza previsti dall'articolo, comma 2, lettera c), del codice la sede estera invita almeno tre operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Nei casi di somma urgenza previsti all'articolo del codice, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto. La scelta di una procedura di cui al presente comma può essere motivata con successivo provvedimento separato, se la motivazione contestuale risulta impossibile o estremamente difficile, per cause non dipendenti dalla sede estera.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-10

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Procedure negoziate senza previa pubblicazione (Art. 10 Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) — Testo vigente | Portale Normativo