Capo III

Art. 15

Garanzie

In vigore dal 4 apr 2024
1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all', comma 2, lettere b) e c) è garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale. 2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie: a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all', comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale; b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara. 3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), è escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione. 6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

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urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-15

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Garanzie (Art. 15 ((Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)).) — Testo vigente | Portale Normativo