Capo III

Art. 19

Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione

In vigore dal 4 apr 2024
1. La sede estera individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, un direttore dei lavori, che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere, anche relativamente a parti dei lavori da eseguire. 2. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento e verifica che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed agli standard normativi e tecnici applicabili. 3. Se nella sede estera o in altre amministrazioni pubbliche presenti nel Paese non sono in servizio dipendenti in possesso di idonea professionalità, il direttore dei lavori e gli assistenti sono individuati, nel rispetto del presente regolamento, tra soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali. 4. Per l'esecuzione di servizi e forniture la direzione dell'esecuzione spetta al RUP. Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera può affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera. Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione può essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

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urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-19

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