Capo V

Art. 24

Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali

In vigore dal 4 apr 2024
1. Con le modalità di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 e all' del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, il capo della rappresentanza diplomatica individua le disposizioni del presente regolamento incompatibili con l'ordinamento e le situazioni locali. 2. Le situazioni locali di cui al comma 1 possono includere catastrofi di origine naturale o antropica, gravi turbamenti dell'ordine pubblico, circostanze particolari del contesto politico, economico e sociale, nonché ogni altra grave situazione di fatto, anche connessa con lo stato dei rapporti bilaterali. 3. Per le verifiche sull'ordinamento e sulle situazioni locali volte all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, la sede estera può ricorrere a servizi tecnici, legali, fiscali e previdenziali.

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Incompatibilità con l'ordinamento e le situazioni locali (Art. 24 Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) — Testo vigente | Portale Normativo