Capo IV

Art. 21

Contratti stipulati da una sede estera

In vigore dal 4 apr 2024
1. Per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo dei quali una sede estera è stazione appaltante, la sede centrale dell'AICS può disporre che si applica la versione più aggiornata del «Procurement and Grants for European Union External Actions - A Practical Guide». 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2024, N. 32. 3. Nei casi di cui al presente articolo si applicano comunque gli , nonché i commi 5, 6 e 7 dell'. 4. Ferma restando l'applicazione dell' della direttiva 2014/24/UE, le attività realizzate dall'AICS mediante la concessione di contributi o l'affidamento di iniziative ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125 restano disciplinate dagli dello statuto dell'AICS approvato con il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-21

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