Capo III
Art. 15
16 / 26Garanzie
In vigore dal 4 apr 2024
1. L'esecuzione dei contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all', comma 2, lettere b) e c) è garantita da fideiussione per il 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La sede estera può chiedere la prestazione di garanzie fideiussorie:
a) per l'esecuzione di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all', comma 2, lettere b) e c), per il 10 per cento dell'importo contrattuale;
b) per la partecipazione alle procedure di selezione di contratti regolati dal presente regolamento, per il 2 per cento dell'importo a base di gara.
3. Le fideiussioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere, a scelta dell'aggiudicatario o dell'offerente, bancarie o assicurative, con espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. I documenti di gara e contrattuali prevedono che la garanzia di esecuzione sia escussa dalla sede estera in caso di frode o di inadempimento imputabile all'esecutore. La garanzia dell'offerta di cui al comma 2, lettera b), è escussa in caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario.
5. Le garanzie di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), sono progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'importo garantito, l'ammontare residuo è svincolato a seguito della verifica della regolare esecuzione.
6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.affari.esteri.e.cooperazione.internazionale:decreto:2017-11-02;192#art-15