Titolo II

Art. 7

Cancellazione su richiesta dell'iscritto

In vigore dal 27 set 2016
1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell', in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all', comma 1, lettere a) e b).
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-7

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Cancellazione su richiesta dell'iscritto (Art. 7 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo