Titolo II

Art. 10

Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione

In vigore dal 27 set 2016
1. L'esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed è comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalità automatizzate. 2. Quando l'interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-10

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Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione (Art. 10 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo