Art. 10 · Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione
Titolo II

Art. 10

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Comunicazione dell'esecutività della pronuncia di cancellazione

In vigore dal 27 set 2016
1. L'esecutività della pronuncia di cancellazione è inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed è comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalità automatizzate. 2. Quando l'interessato non è obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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