Titolo III
Art. 12
Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati
In vigore dal 27 set 2016
Trasferimento del praticante, delle società
e delle associazioni tra avvocati
1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-12