Titolo III

Art. 12

Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati

In vigore dal 27 set 2016
Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati 1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
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Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati (Art. 12 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo