Titolo III

Art. 11

Trasferimento dell'avvocato

In vigore dal 27 set 2016
1. Il sistema informatico centrale è realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda. 2. Il sistema informatico centrale dà altresì avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui è rivolta la domanda di cui al comma 1. 3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.
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