Titolo II

Art. 9

Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi

In vigore dal 27 set 2016
Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi 1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-9

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Modalità di cancellazione dai registri e dagli elenchi (Art. 9 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.) — Testo vigente | Portale Normativo