Titolo I
Art. 4
Registro ed elenco dei praticanti
In vigore dal 27 set 2016
1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto:
a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita;
b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Università che lo ha rilasciato;
c) il codice fiscale;
d) la data di iscrizione;
e) la modalità di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge;
f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione;
h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio;
i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge.
2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresì indicati:
a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio;
c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio;
d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio;
e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio;
f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalità indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.
Storico versioni
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