Titolo I
Art. 1
Oggetto del decreto. Definizioni
In vigore dal 27 set 2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l', comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 ottobre 2015;
Adotta
il seguente regolamento:
Oggetto del decreto.
Definizioni
1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonché le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) per «sistema informatico centrale»: il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati.
3. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio.
4. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all', comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all', comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco è tenuto.
5. Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all', comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense.
6. Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.
Storico versioni
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