Titolo I

Art. 2

Albo degli avvocati

In vigore dal 27 set 2016
1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata; d) la data di prima iscrizione, nonché la data di iscrizione all'albo attuale; e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa; f) l'eventuale società tra avvocati di cui è socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all', comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonché da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento; h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio; i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l) l'eventuale svolgimento dell'attività di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata; m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge; o) le eventuali lingue straniere conosciute; p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a sè, all'associazione o alla società alla quale partecipi; q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore; r) l'eventuale data di cancellazione. 2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all', commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attività professionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo