Art. 12 · Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati
Titolo III

Art. 12

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Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati

In vigore dal 27 set 2016
Trasferimento del praticante, delle società e delle associazioni tra avvocati 1. Al trasferimento del praticante, delle società o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all', in quanto compatibili.
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