Art. 7 · Cancellazione su richiesta dell'iscritto
Titolo II

Art. 7

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Cancellazione su richiesta dell'iscritto

In vigore dal 27 set 2016
1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto è inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell', in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all', comma 1, lettere a) e b).
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2016-08-16;178#art-7