Art. 6
Uffici degli esperti per la sicurezza
In vigore dal 1 lug 2016
Nel rispetto delle linee di programmazione adottate dal Co.P.S.C.I.P. ed in base agli Accordi bilaterali e multilaterali di polizia, per esigenze relative alle situazioni di particolari aree geografiche, agli esperti per la sicurezza possono essere attribuite funzioni di coordinamento e collegamento operative, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Stato, fermo restando il numero complessivo di cui all' del presente decreto.
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