Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 1 lug 2016
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni recante "Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri";
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo "Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento della Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";
Vista la decisione 2003/170/GAI del 27 febbraio 2003 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'utilizzo comune degli Ufficiali di collegamento distaccati all'estero dalle Autorità degli Stati membri;
Visto 1' del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza", che ha istituito il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di Polizia (Co.P.S.C.I.P.), con il compito di definire linee guida per rafforzare l'attività del personale delle Forze di Polizia dislocate all'estero;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", e, in particolare, l', commi da 6-decies a 6-quinquiesdecies, secondo cui, al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Dipartimento della pubblica sicurezza può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato e ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza in qualità di esperti per la sicurezza;
Visto l', comma 6-duodecies, del predetto decreto-legge, secondo cui il numero degli esperti per la sicurezza e le modalità di attuazione di cui ai commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo , comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, sono definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché dell'economia e delle finanze;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° agosto 2008, riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di supervisione nei confronti di tutti i soggetti dello Stato operanti all'estero nell'ambito della missione medesima e delle sue attività;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, attestata con nota prot. n. 15110/1 del 7 novembre 2012;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
Il presente regolamento, ai sensi dell', comma 6-duodecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, definisce il numero degli esperti per la sicurezza, nonché le modalità di attuazione dei commi da 6-decies a 6-quaterdecies del medesimo , relative all'invio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari degli esperti per la sicurezza, comprese quelle relative all'individuazione degli esperti per la sicurezza in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed alla frequenza di appositi corsi, anche di aggiornamento, presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2016-03-30;104#art-1