Art. 7

Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari

In vigore dal 1 lug 2016
1. L'esperto per la sicurezza occupa un posto espressamente istituito secondo le procedure previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed assume in loco la qualifica di addetto. 2. Il personale di supporto può essere notificato nella lista del personale tecnico ed amministrativo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, con le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che indica le specifiche esigenze di servizio che richiedono l'accreditamento. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvede nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all', comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 4. Con apposito Protocollo d'Intesa fra Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono regolati gli aspetti organizzativi concernenti la collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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Accreditamento e collocazione degli esperti per la sicurezza nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari (Art. 7 Regolamento concernente l'istituzione della nuova figura dell'esperto per la sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo