Art. 2
Impiego degli esperti per la sicurezza
In vigore dal 1 lug 2016
Gli esperti per la sicurezza vengono impiegati sulla base delle linee guida definite dal Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (Co.P.S.C.I.P.) di cui all' del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, per l'attuazione dei compiti di cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione della criminalità, del terrorismo e dei traffici illeciti transnazionali, fra cui, principalmente, il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e la tratta di esseri umani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2016-03-30;104#art-2