Art. 3
Numero degli esperti per la sicurezza
In vigore dal 1 lug 2016
Il numero degli esperti per la sicurezza è determinato nel limite massimo di cinquanta unità, comprese le venti unità di esperti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e comunque entro il limite delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990 e di quelle di cui all', comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
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