Art. 8
Rapporto con il Capo Missione
In vigore dal 1 lug 2016
1. Nello svolgimento dello specifico incarico all'estero l'esperto per la sicurezza, nel rispetto della sua autonomia operativa e senza pregiudizio per il proprio rapporto di servizio con il Ministero dell'interno, dipende funzionalmente dal Capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare italiano all'estero.
2. Gli esperti per la sicurezza svolgeranno i loro compiti nel rispetto dei doveri connessi all'accreditamento e dei più rigorosi principi di disciplina, correttezza e decoro previsti dall'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il Ministero dell'interno non assegnerà agli esperti per la sicurezza incarichi operativi o compiti in contrasto con i doveri connessi all'accreditamento.
3. L'esperto per la sicurezza aggiorna regolarmente il Capo Missione su aspetti di carattere generale relativi all'attività istituzionale svolta nel Paese di accreditamento; si coordina preventivamente con lui circa eventuali viaggi di servizio in Italia o nei Paesi di accreditamento; collabora, se richiesto dal Capo Missione, nelle materie di sua competenza, purchè ciò non interferisca con i compiti assegnati dal Ministero dell'interno.
Storico versioni
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