Art. 4
Individuazione e formazione degli esperti per la sicurezza
In vigore dal 1 lug 2016
1. L'incarico di esperto per la sicurezza può essere conferito, sulla base degli atti di pianificazione annuale adottati dal Co.P.S.C.I.P., di cui all' del presente Regolamento, agli appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ovvero assegnati temporaneamente presso la Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia ovvero la Direzione centrale per i servizi antidroga, fermo restando quanto previsto dall', comma 1.
2. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 1 vengono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza, sulla base dei seguenti requisiti:
a) comprovata conoscenza di almeno una delle lingue straniere diffuse in ambito INTERPOL;
b) sufficiente livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse;
c) profilo professionale caratterizzato, preferibilmente, da attività svolta nel settore della cooperazione internazionale o da una pregressa esperienza conseguita in attività di contrasto alla criminalità organizzata o al terrorismo;
d) mancata sottoposizione a procedimenti penali o a procedimenti per l'irrogazione di sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione del richiamo orale.
3. Dopo un periodo di servizio non inferiore a un mese prestato presso gli uffici di cui al comma 1, i funzionari e g1i ufficiali di cui al medesimo comma possono essere avviati alla frequenza del corso di aggiornamento presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia, i cui programmi e le modalità di svolgimento sono definiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423.
4. La Commissione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, integrata da un rappresentante della Direzione centrale della Polizia criminale e da un rappresentante della Direzione centrale per i servizi antidroga, formula per ciascun frequentatore, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, una valutazione di idoneità, anche al fine di verificare l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di esperto per la sicurezza nei diversi contesti linguistici, ambientali od operativi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolge le funzioni di ufficiale di collegamento all'estero o di esperto antidroga.
Storico versioni
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