Art. 9
Trattamento economico
In vigore dal 1 lug 2016
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Al personale di cui all', comma 6, compete il trattamento economico previsto dall' della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2016
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Gentiloni Silveri
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Interno, foglio n. 1064
Storico versioni
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