Art. 9

Trattamento economico

In vigore dal 1 lug 2016
1. Agli esperti per la sicurezza viene applicato il trattamento economico previsto dall'articolo 203, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. Al personale di cui all', comma 6, compete il trattamento economico previsto dall' della legge 8 luglio 1961, n. 642 e successive modifiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 2016 Il Ministro dell'interno Alfano Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016 Interno, foglio n. 1064
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