Art. 7
Compilazione del memorandum
In vigore dal 15 dic 2023
1. Fatto salvo quanto indicato ai commi 3 e 4, per ciascun rifornimento effettuato dai soggetti beneficiari è compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato, in relazione alla singola fattispecie, dall'esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL, e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono indicati:
a) le generalità dell'esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonché il quantitativo di prodotto rifornito espresso:
1) in litri, con indicazione delle relative densità e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;
2) in chilogrammi, per i GPL;
3) in standard metri cubi per il GNL;
c-bis) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi;
d) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione;
e) per i soggetti beneficiari di cui all', comma 1, il codice identificativo e il numero di protocollo previsti dai commi 3 e 5 del medesimo .
2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento è effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco, nonché dei documenti utili a comprovare l'utilizzo diretto dell'imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attività indicate all', comma 2, per le quali è concessa l'esenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 sono indicati altresì i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un'autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale; per tali rifornimenti gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato. Per i medesimi rifornimenti, nel memorandum di cui al comma 1 è indicata altresì la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonché gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull'autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.
Note all'articolo
- Il Decreto 5 ottobre 2023, n. 171 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2015-12-15;225#art-7